Statuto
Lo statuto della Comunità Montana Valsesia
Titolo I
La Comunità Montana "Valsesia"
Art. 1, Natura Giurdica
1. La Comunità montana Valsesia è Agenzia di sviluppo del territorio montano, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto della Regione Piemonte e della legge regionale 1 luglio 2008 n.19, con lo scopo di rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani, promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, rafforzare la cultura del territorio e perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane mediante mirate politiche di coesione sociale e di sviluppo economico.
2. La Comunità montana Valsesia è Ente locale autonomo di governo della comunità locale che concorre con Province e Comuni a realizzare un coordinato sistema delle autonomie, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte, con lo scopo dii promuovere la valorizzazione della zona montana attraverso l’esercizio di funzioni proprie e di funzioni delegate.
3. La Comunità montana Valsesia è Unione di Comuni per l’esercizio associato delle funzioni comunali ai sensi del d. lgs. n. 267 del 2000 e della legge regionale n. 19 del 2008, anche al fine di conseguire una più efficace erogazione dei servizi comunali.
4. La Comunità montana Valsesia è Ente di bonifica ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e svolge le funzioni di consorzio di bonifica ai sensi della legge regionale n. 19 del 2008, al fine di garantire migliori condizioni di abitabilità del territorio, in particolare assicurando il mantenimento dell'assetto idrogeologico e la tutela delle fonti idriche.
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